Statuto del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa”, approvato il 5 marzo 2016.
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Titolo I — Costituzione – Scopi sociali
Articolo 1
E’ costituito, nell’ambito degli organismi istituzionali di categoria, il Circolo della Stampa di Cosenza “Maria Rosaria Sessa”, di seguito per brevità detto Circolo, con sede sociale in Cosenza, Località Vagliolise presso la stazione ferroviaria.
Articolo 2
Il Circolo della Stampa di Cosenza “Maria Rosaria Sessa” è apolitico, apartitico, non ha fini di lucro, regolato a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Articolo 3
Il Circolo ha durata illimitata.
Articolo 4
Il Circolo nasce liberamente con l’obiettivo di favorire la crescita della categoria, promuovere e favorire iniziative di incontro e di collaborazione fra tutti coloro che esercitano la professione giornalistica oltre che affermare una presenza qualificata dei giornalisti nella società civile, con la quale intende dialogare e confrontarsi.
Articolo 5
- Il Circolo, in assoluta trasparenza e autonomia, si propone di:
- difendere l’indipendenza dell’informazione ed elevarne sempre più la dignità professionale;
- contribuire, d’intesa con l’Ordine dei Giornalisti, a elevare il prestigio della categoria;
- garantire condizioni di pari opportunità tra gli associati.
- incentivare la dialettica interna nel mondo dell’informazione;
- di elaborare proposte in grado di arricchire e stimolare la fase progettuale degli organismi istituzionali;
- promuovere manifestazioni culturali, sportive e ricreative;
- avviare iniziative di formazione professionale nell’ambito della professione giornalistica;
- elaborare e sviluppare progetti di comunicazione per conto di enti pubblici o privati;
- dar vita a propri mezzi di comunicazione, tenuto conto delle tecnologie attualmente esistenti e di quelle future, per divulgare la propria attività tra gli iscritti e al di fuori di essi;
- assicurare sostegno anche sul piano della rappresentanza a quanti, iscritti e non, volessero individuare nel Circolo di giornalisti Cosenza un punto di riferimento e di confronto.
Articolo 6
Al Circolo è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché i fondi di riserva e capitale durante la vita del Circolo stesso.
Titolo II — SOCI
Articolo 7
- I soci del Circolo della Stampa di Cosenza “Maria Rosaria Sessa” si distinguono in:
- Soci Ordinari;
- Soci Benemeriti;
- Soci Laici, vale a dire non iscritti all’albo dei giornalisti, né professionale né collaboratore. I soci Benemeriti e Laici non hanno diritto di voto né attivo né passivo, e la loro iscrizione dev’essere deliberata dal Direttivo. Possono aderire al Circolo della Stampa di Cosenza tutti i giornalisti. Possono aderire al
Circolo, in qualità di “aderenti” tutti coloro che esercitano da almeno sei mesi attività giornalistica pur non essendo ancora iscritti all’albo professionale.
Articolo 8
Sono soci benemeriti quelli nominati dal Consiglio direttivo del Circolo di Cosenza o tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi del Circolo della Stampa di Cosenza, o tra coloro che effettuano versamenti di fondi di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Sono Soci Ordinari del Circolo della Stampa di Cosenza tutti coloro che, iscritti all’Albo dei Giornalisti, chiederanno di farne parte accettando integralmente il presente statuto. Il Consiglio direttivo, riunito in seduta ordinaria, registrando il versamento della quota associativa, delibera l’ammissione a socio ordinario.
Articolo 10
L’adesione al Circolo della Stampa di Cosenza, previo versamento della prevista quota associativa e dopo l’accettazione da parte del Consiglio direttivo, comporta per l’associato il diritto al voto nell’assemblea per qualsiasi argomento, compresa l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico finanziario annuale e per la nomina di organi direttivi del Circolo della Stampa di Cosenza.
Articolo 11
Ogni socio è eleggibile per la nomina degli organi sociali ed è incompatibile con cariche di rappresentanza politica.
Articolo 12
La richiesta di iscrizione al Circolo della Stampa di Cosenza sarà valutata dall’apposita commissione che provvederà poi a presentare i nuovi soci al consiglio direttivo che ne approverà l’iscrizione. Tale adempimento non sarà vincolato da prescrizioni normative o di principio o da veti personali; l’unico motivo ostativo e di eventuali radiazioni dal Circolo della Stampa di Cosenza è rappresentato dalla moralità. L’iscrizione a socio presuppone la completa accettazione del presente Statuto e il pagamento di una quota sociale annua, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Per esercitare i diritti di socio, è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali. La data dell’iscrizione è quella del giorno della presentazione della domanda; l’effettività dell’iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide entro 30 giorni e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento delle quote di iscrizione. I diritti all’elettorato attivo e passivo dell’iscritto decorrono dal sessantesimo giorno d’iscrizione. Le quote sociali vanno corrisposte entro il 31 marzo dell’anno in corso. Oltre tale data il Consiglio direttivo può stabilire un’indennità di mora da corrispondere assieme alla quota. Il socio che non provveda a corrispondere il canone sociale entro 31 marzo successivo all’anno sociale viene considerato decaduto. In caso di successiva re iscrizione, il socio perde l’anzianità pregressa, a meno che nel frattempo non sia stato iscritto ad altro Circolo della Stampa o Associazione similare.
Articolo 13
Sono Aderenti del Circolo della Stampa di Cosenza tutti coloro che, non iscritti all’Albo dei Giornalisti pur collaborando con testate giornalistiche da almeno sei mesi in maniera continuativa, chiederanno di farne parte accettando integralmente il presente statuto.
Articolo 14
Sono soci Laici tutti coloro che non sono iscritti all’Ordine dei Giornalisti, professionale o collaboratore. Il Consiglio direttivo, riunito in seduta ordinaria, registrando il versamento della quota associativa, delibera l’ammissione in qualità di affiliato.
Gli affiliati partecipano ai lavori dell’assemblea ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
Articolo 15
- La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
- per dimissioni;
- per perdita dei requisiti (es. cancellazione dall’Ordine dei giornalisti, ecc);
- per cancellazione per morosità;
- per espulsione in seguito a mancanze di eccezionale gravità, lesive del prestigio della categoria dei giornalisti.
Titolo III — Risorse economiche
Articolo 16
- Le risorse economiche del Circolo sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, da qualunque altro contributo finanziario derivante dalla normativa vigente fiscale e persone fisiche, in quest’ultimo caso previa approvazione del Consiglio Direttivo, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, sottoscrizioni; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- Il Circolo ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS.
- Il Circolo ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 17
- Per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali il Circolo della Stampa di Cosenza
- dispone delle seguenti entrate:
- quota di ammissione a socio;
- quota annuale dei soci;
- contributi dei Soci, di enti pubblici o privati, persone fisiche;
- introiti realizzati nello svolgimento dell’attività istituzionale.
Articolo 18
La quota associativa al Circolo della Stampa di Cosenza è unica. Ogni anno sarà deliberata dal Consiglio Direttivo per l’anno sociale.
Articolo 19
I soci dovranno versare la quota associativa annuale che viene fissata in euro 20,00 (venti/00), potrà essere modificata, di volta in volta, a giudizio insindacabile del direttivo. Il mancato versamento di due annualità determinerà la cancellazione del socio.
Articolo 20
Tutte le quote sociali, i versamenti dei soci, i contributi di enti pubblici, privati o da persone fisiche, sono intrasmissibili, non creano diritti di partecipazione, e non creano quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. I suddetti versamenti non sono rivalutabili per nessun motivo.
Articolo 21
Il Circolo della Stampa di Cosenza all’atto d’ammissione a socio rilascia la tessera del Circolo della Stampa di Cosenza valida a tutti gli effetti quale tessera sociale.
Titolo IV — Organi del Circolo
Articolo 22
Sono organi del Circolo della Stampa di Cosenza: L’Assemblea dei soci; Il Consiglio direttivo; Il Presidente; Il Presidente Onorario, qualora sia nominato; I Vice Presidenti, due, di cui un vicario pubblicista. Il Segretario Il Collegio dei Revisori dei Conti; Il Presidente del Collegio dei Revisori Il Collegio dei Probiviri. Il Presidente dei probiviri.
Articolo 23
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che risultino iscritti da almeno due mesi e di cui al precedente art. 12.
Articolo 24
- L’assemblea è composta da:
- soci ordinari,
- soci benemeriti e con diritto di voto;
- aderenti senza diritto di voto;
- soci Laici senza diritto di voto.
Articolo 25
- L’assemblea ha il compito di:
- eleggere il Consiglio direttivo,
- delineare gli indirizzi generali dell’attività del Circolo;
- deliberare, a maggioranza dei due terzi, modifiche al presente statuto sociale; d)deliberare lo scioglimento e la liquidazione del Circolo e la devoluzione del suo patrimonio;
- ogni tre anni, con l’insediamento del nuovo consiglio direttivo, l’Assemblea può decidere se chiedere l’affiliazione alla FNSI.
Articolo 26
L’assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo o, in presenza di un suo impedimento dal Vice Presidente Vicario, oppure su richiesta di due terzi dei soci ordinari, o dalla metà del consiglio direttivo: a) in via ordinaria ogni anno. La convocazione è fatta dal presidente su conforme decisione del Consiglio direttivo. Scopo dell’assemblea ordinaria è l’esame dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione del Consiglio direttivo, nonché degli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo oppure su istanza di almeno un quinto dei soci. Tali istanze dovranno venire presentate al Consiglio direttivo con sette giorni di anticipo sulla data dell’assemblea. Ogni tre anni il Consiglio direttivo stabilisce – oltre alla data dell’assemblea generale – data e modalità dell’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei
Revisori dei Conti. Tali elezioni devono comunque avvenire entro 60 giorni dalla scadenza dei rispettivi mandati. L’assemblea ha facoltà di nominare un presidente onorario. L’avviso di convocazione, comprensivo dell’Ordine del giorno, dovrà essere inviato a domicilio di ogni socio, per posta normale o per posta elettronica, con un preavviso di quindici giorni; b) in via straordinaria: ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure entro trenta giorni quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Consiglio direttivo, indicando gli argomenti da trattare. Le assemblee straordinarie che non prevedono modifiche alle norme statutarie o alle quote sociali non sono soggette alle norme di cui all’ultimo comma del punto a).
Articolo 27
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
Articolo 28
Il Presidente dell’assemblea ha facoltà di nominare tra i soci, il segretario della seduta assembleare, al quale è affidata la redazione del relativo verbale e, se opportuno, di due scrutatori. Il presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il relativo diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal presidente e dal segretario.
Articolo 29
- Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste
- dall’art. 21 del Codice Civile:
- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione l’assemblea si intende costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.
Articolo 30
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in esso non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 31
Dell’assemblea, ma senza diritto di voto, fanno parte anche gli aderenti, ovvero quanti esercitano attività giornalistica pur senza essere iscritti all’Albo dei Giornalisti.
Articolo 32
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria che non abbiano raggiunto il numero legale di metà più uno dei soci si intende riconvocata a distanza di mezz’ora e saranno valide con qualsiasi numero di intervenuti. Le assemblee sono dichiarate aperte dal presidente del Circolo o da altro componente del Consiglio direttivo, il quale invita i convenuti a nominare un presidente dell’assemblea, un segretario cui spetta di redigere il verbale – e gli scrutatori, qualora sia necessario.
Articolo 33
All’interno dell’Assemblea saranno nominate dal direttivo le commissioni: statuto, tesseramento, organizzativa, cultura e da altre che di volta in volta si renderanno necessarie.
Articolo 34
Ogni commissione sarà composta da almeno tre persone, una delle quali delegata dallo stesso direttivo. Le decisioni di ciascuna commissione saranno sottoposte alla valutazione insindacabile del direttivo.
Articolo 35
Il Consiglio direttivo si compone di sette consiglieri, di cui almeno due professionali e viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci. Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto, saranno libere e senza distinzione di tessere fra professionisti, pubblicisti e praticanti. Ogni elettore non potrà esprimere più di tre preferenze per il Consiglio Direttivo.
Articolo 36
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Articolo 37
Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno a scrutinio segreto e con un solo voto di preferenza per ogni singola carica, il presidente, due vicepresidenti, di cui uno vicario (il primo degli eletti), il segretario e il consigliere tesoriere. Le votazioni avvengono su separate schede e depositate in urne distinte, all’uopo costituite. Vengono eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione al Circolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per età anagrafica.
Articolo 38
Su proposta del segretario le cariche possono essere integrate da uno o più vicesegretari con compiti specifici operativi.
Articolo 39
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del presidente. Le riunioni potranno altresì essere effettuate su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio è in numero legale per deliberare con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei componenti effettivi, oppure mezz’ora dopo, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre membri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le votazioni saranno segrete ogni qualvolta si tratterà di persone o quando tre consiglieri ne faranno richiesta. Ai lavori del Consiglio direttivo prendono anche parte, con voto consultivo, il Presidente onorario del Circolo, i membri del Collegio dei revisori.
Articolo 40
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nell’Assemblea Generale in occasione del rinnovo di tutte le cariche, e in assenza di altri non eletti utili allo scopo verranno nominati a mezzo di apposita elezione dall’Assemblea generale dei soci appositamente convocata.
Articolo 41
- Il consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione del
- Circolo della Stampa di Cosenza ed è chiamato a discutere e a deliberare su tutte le questioni
- connesse all’attività sociale, amministrativa e su quant’altro stabilito dallo statuto. In
- particolare:
- approva e presenta all’assemblea il conto consuntivo economico e finanziario;
- delibera a chi assegnare i fondi da destinare in beneficenza;
- delibera entro trenta giorni della data di versamento delle quote associative, e senza obbligo di motivazione, sull’ammissione dei soci ordinari o aderenti, e sui casi di decadenza da socio;
- esegue le direttive programmatiche ideate dall’assemblea;
- stabilisce anno per anno le quote sociali;
- è investito del più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria del Circolo della Stampa di Cosenza senza alcuna eccezione e ha tutte le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.
- promuovere, se necessario, la riunione del Collegio dei probiviri;
- nominare rappresentanti presso altri organismi o enti dando ai medesimi direttive sull’opera da svolgere;
- approvare il regolamento elettorale e il regolamento interno del Circolo, disciplinando compiutamente la vita interna, l’uso dei beni sociali e la fruizione dei vari servizi .
Articolo 42
Il presidente è eletto con almeno la metà più uno dei membri costituenti il Consiglio Direttivo, ovvero con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri del Consiglio direttivo, con mandato triennale. Ha la rappresentanza giuridica e morale del Circolo ed è garante della corretta applicazione dello Statuto. Egli inoltre sovrintende all’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio direttivo da parte degli altri organismi del Circolo. In caso di assoluta urgenza adotta, d’intesa con il segretario, le opportune deliberazioni, sottoponendole appena possibile alla ratifica del direttivo. D’intesa con il Consiglio direttivo ha la facoltà di delegare speciali compiti a uno o più membri. In caso d’indisponibilità permanente del presidente per dimissioni o altro motivo il Consiglio direttivo, eventualmente reintegrato nella sua composizione, qualora resti libera la carica di consigliere, elegge il successore. A tale adempimento è facoltativo soprassedere se dal momento dell’indisponibilità del presidente a quello della decadenza del suo mandato manchino 90 giorni o meno. La scadenza del mandato del presidente eletto in surrogazione sarà in ogni caso la stessa di quello del suo predecessore.
Articolo 43
Il presidente del Circolo della Stampa di Cosenza ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e anche in giudizio. Egli potrà quindi rappresentare il Circolo della Stampa di Cosenza in tutti gli atti, contratti, giudizio, nonché in tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituzioni pubbliche e private.
Articolo 44
L’Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. La nomina avviene a voto palese fra tutti i soci e dovrà ottenere una maggioranza costituita dai due terzi dei presenti al’Assembela, in regola con il pagamento delle quote associativa. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza del Circolo, né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 45
Il Vice Presidente rappresenta il Circolo su espressa delega del presidente in tutti i casi in cui quest’ultimo sia oggettivamente impossibilitato a farlo. Il Vice Presidente sostiene il presidente in tutte le iniziative da questi intraprese. Il Vice Presidente Vicario può, mediante il rilascio di apposita procura da parte del Presidente, rappresentare il Circolo in sede legale qualora il Presidente fosse impossibilitatoa farlo.
Articolo 46
Il segretario è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo con mandato triennale. Il segretario provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio e dell’assemblea; inoltre ha il dovere di promuovere, anche d’ufficio, l’intervento del Circolo in tutti i casi sia necessario per la tutela sindacale professionale dei soci. Raccoglie le proposte in caso di
elezione degli organismi statutari e di quant’altro incarico.
Articolo 47
Il Tesoriere ha compiti di coordinamento amministrativo, registra i movimenti di cassa, informa il presidente e il consiglio direttivo. Cura lo stato patrimoniale del Circolo della Stampa di Cosenza. Propone dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile. Su delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può aprire per conto del Circolo conti correnti bancari e postali la cui gestione potrà essere a firma doppia congiunta o disgiunta secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere prepara il bilancio ed è tenuto alla puntuale e aggiornata contabilità di cassa. Nessun impegno di spesa può essere preso dal Presidente, dal Segretario e/o da Consiglieri senza il suo consenso.
Articolo 48
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre soci. Essi sono eletti dall’Assemblea generale da tutti soci senza distinzione di categoria. La durata del loro mandato è legata a quella del Consiglio direttivo contemporaneamente al quale sono stati eletti. In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un revisore, questi sarà surrogato dal primo dei candidati non eletti. In caso di mancanza di candidati non eletti, si provvede a surroga mediante cooptazione da parte del Collegio.
Articolo 49
Il Collegio dei revisori nella sua prima riunione elegge nel suo seno il presidente. Il Collegio dei revisori ha funzioni di controllo, ha facoltà di partecipare alle sedute del consiglio direttivo e può esprimersi sulle decisioni del consiglio in rapporto alle norme statutarie. Prima dell’approvazione del rendiconto economico-‐finanziario consuntivo esamina i giustificativi di spesa e, ove lo ritenga opportuno, il Collegio redige apposita relazione.
Articolo 50
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti, di cui almeno uno giornalista professionale. Essi sono eletti dall’Assemblea generale da i tutti soci senza distinzione di categoria. La durata del loro mandato è legata a quella del Consiglio direttivo contemporaneamente al quale sono stati eletti. In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un revisore, questi sarà surrogato dal primo dei candidati non eletti. In caso di mancanza di candidati non eletti, si provvede a surroga mediante cooptazione da parte del Collegio. I suoi membri possono essere ricusati secondo le norme del codice di procedura civile.
Articolo 51
Il Collegio dei Probiviri è investito delle funzioni disciplinari nei confronti degli associati i quali contravvengano alle norme dello statuto e tengano comportamento lesivo del buon nome del Circolo o contrario agli interessi e scopi della stessa.
Articolo 52
Le sanzioni che il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti sono le seguenti: a) richiamo scritto; b) ammonizione; c) censura; d) sospensione dell’attività associativa sino a sei mesi; e) radiazione dal Circolo. Il Collegio potrà procedere sia d’ufficio sia a richiesta degli associati. Il Collegio potrà non dare corso al procedimento disciplinare qualora ritenga manifestamente infondata la richiesta suddetta. Il Collegio dovrà, prima di applicare qualsivoglia sanzione, consentire l’adeguato contraddittorio, sentendo anche oralmente l’associato, il quale potrà presentare memorie scritte.
Articolo 53
L’attività del Collegio dei probiviri è disciplinata dalle norme contenute in apposito regolamento proposto dal Collegio stesso e approvato dal Circolo, e che non dovrà essere in contrasto col Regolamento del Collegio nazionale dei probiviri dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE
Articolo 54
Nell’intento di facilitare, migliorandolo, l’esercizio di attività giornalistiche specifiche, è data facoltà ai soci qualificati a tale esercizio di riunirsi in gruppi di specializzazione su base territoriale, restando di competenza del Circolo la rappresentanza esterna della comunità dei giornalisti a tutela degli interessi materiali e morali della categoria nei rapporti con i terzi. Un componente del Consiglio direttivo del Circolo, nominato dal Consiglio medesimo, è di diritto membro dei Direttivi dei gruppi di specializzazione. L’attività dei gruppi di specializzazione e di ogni altro settore del Circolo deve essere quindi armonicamente inserita in quella generale, di cui detti gruppi e settori sono parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie.
Articolo 55
I gruppi di specializzazione sono tenuti, nell’ambito delle singole sfere di competenza e alle regole del Circolo.
Articolo 56
I gruppi di specializzazione già costituiti e quelli costituendi dovranno comunicare al presidente per la necessaria approvazione da parte del Consiglio direttivo i rispettivi statuti che non potranno essere in contrasto con le norme dello Statuto del Circolo SEZIONI TERRITORIALI
Articolo 57
Le sezioni territoriali costituiscono il tramite tra gli iscritti e gli organi del Circolo. Esse si organizzano nel rispetto delle norme statutarie del Circolo. Ciascuna sezione elegge nel proprio seno con elezione diretta, in concomitanza dell’elezione del Consiglio Direttivo del Circolo, due fiduciari professionali e un vice fiduciario collaboratore.
Articolo 58
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e i componenti possono essere rieletti solo per un altro mandato.
Articolo 59
Oltre alla tenuta dei libri prescritti eventualmente dalla legge, il Circolo della Stampa di Cosenza tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, nonché del libro soci. Il libro soci del Circolo della Stampa di Cosenza è rappresentato a tutti gli effetti di legge dall’elenco nominativo di tutti i soci iscritti.
Titolo V — ESERCIZIO SOCIALE – AVANZI DI GESTIONE
Articolo 60
L’esercizio finanziario apre il primo del mese di gennaio e si chiude il trentuno del mese di dicembre. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Articolo 61
Il rendiconto economico-‐finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede del Circolo almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 62
In fase di approvazione del rendiconto economico-‐finanziario consuntivo si può costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse eventuali avanzi di amministrazione o utili che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far fronte a spese d’investimento e di gestione.
Titolo VI — SCIOGLIMENTO
Articolo 63
In caso di scioglimento del Circolo della Stampa di Cosenza il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto in beneficenza o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, In tale ipotesi l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ai sensi dell’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VII — CLAUSOLA COMPROMISSORIA – NORMA DI RINVIO
Articolo 64
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, oppure si presentassero casi di dissidio fra i soci, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il presidente del Tribunale di Cosenza competente per territorio.
Articolo 65
(Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.