lo statuto dell'associazione

Titolo I
Costituzione – Scopi sociali
Art. 1 E’ costituita, nell’ambito degli organismi istituzionali di categoria, l’ASSOCIAZIONE di GIORNALISTI COSENZA "M.R. SESSA", con sede sociale presso la sede provinciale del CONI - Stadio San Vito Cosenza.
Art. 2 L’Associazione di giornalisti Cosenza è una associazione apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e ha durata illimitata.
Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che, esercitando la professione giornalistica, sono nati nella provincia di Cosenza o svolgono la loro attività nella provincia di Cosenza.
Art. 3 L’Associazione di giornalisti Cosenza ha durata illimitata.
Art. 4 L’Associazione di giornalisti Cosenza nasce liberamente con l’obiettivo di favorire la crescita della categoria, promuovere e favorire iniziative di incontro e di collaborazione fra tutti coloro che esercitano la professione giornalistica oltre che affermare una presenza qualificata dei giornalisti nella società civile, con la quale intende dialogare e confrontarsi.
Art. 5 L’Associazione di giornalisti Cosenza, in assoluta trasparenza e autonomia, si propone di incentivare la dialettica interna; di elaborare proposte in grado di arricchire e stimolare la fase progettuale degli organismi istituzionali; di promuovere manifestazioni culturali, sportive e ricreative; di avviare iniziative di formazione professionale nell’ambito della professione giornalistica; di elaborare e sviluppare progetti di comunicazione per conto di enti pubblici o privati; di dar vita a propri mezzi di comunicazione, tenuto conto delle tecnologie attualmente esistenti e di quelle future, per divulgare la propria attività tra gli iscritti e al di fuori di essi; di assicurare sostegno anche sul piano della rappresentanza a quanti, iscritti e non, volessero individuare nell’Associazione di giornalisti Cosenza un punto di riferimento e di confronto.
Art. 6 Alla Associazione di giornalisti Cosenza è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè i fondi di riserva e capitale durante la vita dell’associazione stessa.


Titolo II
SOCI
Art. 7 I soci dell'Associazione di giornalisti Cosenza si distinguono in:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Benemeriti;
c) Soci Ordinari;
Possono aderire all'Associazione, come iscritti aderenti, coloro che, nati nella provincia di Cosenza o che qui svolgono attività giornalistica da almeno sei mesi, non sono ancora iscritti all'Albo dei giornalisti
Art. 8 Sono soci fondatori i promotori dell’Associazione di giornalisti Cosenza.
Art. 9 Sono soci benemeriti quelli nominati dal Consiglio direttivo dell’Associazione di giornalisti Cosenza o tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei riguardi del Associazione di giornalisti Cosenza, o tra coloro che effettuano versamenti di fondi di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 Sono Soci Ordinari dell’Associazione di giornalisti Cosenza tutti coloro che, iscritti all’Albo dei Giornalisti, chiederanno di farne parte accettando integralmente il presente statuto.
Il Consiglio direttivo, riunito in seduta ordinaria, registrando il versamento della quota associativa, delibera l'ammissione a socio ordinario.
Art. 11 L’adesione all'Associazione di giornalisti Cosenza, previo versamento della prevista quota associativa e dopo l’accettazione da parte del Consiglio direttivo, comporta per l’associato il diritto al voto nell’assemblea per qualsiasi argomento, compresa l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico finanziario annuale e per la nomina di organi direttivi dell'Associazione di giornalisti Cosenza.
Art. 12 Ogni socio, fondatore, benemerito o ordinario è eleggibile per la nomina degli organi sociali.
Art. 13 La richiesta di iscrizione all’Associazione di giornalisti Cosenza sarà valutata dall’apposita commissione che provvederà poi a presentare i nuovi soci al consiglio direttivo che ne approverà l’iscrizione. Tale adempimento non sarà vincolato da prescrizioni normative o di principio o da veti personali; l’unico motivo ostativo e di eventuali radiazioni dal Associazione di giornalisti Cosenza è rappresentato dalla moralità.
Art. 14 Sono Aderenti dell’Associazione di giornalisti Cosenza tutti coloro che, non iscritti all’Albo dei Giornalisti pur collaborando con testate giornalistiche da almeno sei mesi in maniera continuativa, chiederanno di farne parte accettando integralmente il presente statuto.
Il Consiglio direttivo, riunito in seduta ordinaria, registrando il versamento della quota associativa, delibera l'ammissione in qualità di affiliato.
Gli affiliati partecipano ai lavori dell'assemblea ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
Art. 14bis La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
1) per dimissioni;
2) per perdita dei requisiti (es. cancellazione dall'Ordine dei giornalisti, ecc);
3) per cancellazione per morosità;
4) per espulsione in seguito a mancanze di eccezionale gravità, lesive del prestigio della categoria dei giornalisti


Titolo III
Patrimonio e quote sociali
Art. 15 Il patrimonio dell’Associazione di giornalisti Cosenza è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione di giornalisti Cosenza a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati, da persone fisiche o da avanzi di gestione.
Art. 16 Per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali l’Associazione di giornalisti Cosenza dispone delle seguenti entrate:
a) fondo di dotazione, rappresentato dai versamenti effettuati dai Soci fondatori;
b) quota di ammissione a socio;
c) quota annuale dei soci;
d) contributi dei Soci, di enti pubblici o privati, persone fisiche;
e) introiti realizzati nello svolgimento dell’attività istituzionale.
Art. 17 La quota associativa all'Associazione di giornalisti Cosenza è unica. Ogni anno sarà deliberata dal Consiglio Direttivo per l’anno sociale.
Art. 18 I soci dovranno versare la quota associativa annuale che viene fissata in euro 30,00 (trenta/00) per l’anno 2004 ma che, di volta in volta, potrà essere modificata a giudizio insindacabile del direttivo. Il mancato versamento di due annualità determinerà la cancellazione del socio.
Art. 19 Tutte le quote sociali, i versamenti effettuati dai fondatori, i versamenti dei soci, i contributi di enti pubblici, privati o da persone fisiche, sono intrasmissibili, non creano diritti di partecipazione, e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. I suddetti versamenti non sono rivalutabili per nessun motivo.
Art. 20 L’Associazione di giornalisti Cosenza all’atto d’ammissione a socio rilascia la tessera del Associazione di giornalisti Cosenza valida a tutti gli effetti quale tessera sociale.


TITOLO IV
Organi dell’Associazione
Art. 21 Sono organi del Associazione di giornalisti Cosenza:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 22 Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che risultino iscritti da almeno tre mesi.
Art. 23 L’assemblea è composta da:
a) soci fondatori, benemeriti e ordinari con diritto di voto;
b) aderenti senza diritto di voto.
Art. 24 L’assemblea ha il compito di:
a) eleggere il Consiglio direttivo e il revisore dei conti;
b) delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione
c) deliberare, a maggioranza dei due terzi, modifiche al presente statuto sociale;
d) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
e) Ogni due anni, con l'insediamento del nuovo consiglio direttivo, L'Assemblea può decidere se trasformare l'Associazione in Circolo e chiedere l'affiliazione alla FNSI.
Art. 25 L’assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo o, in presenza di un suo impedimento dal Vice Presidente, oppure su richiesta di due terzi dei soci ordinari, o dalla metà del consiglio direttivo.
Art. 26 L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Art. 27 Il Presidente dell’assemblea ha facoltà di nominare tra i soci, il segretario della seduta assembleare, al quale è affidata la redazione del relativo verbale e, se opportuno, di due scrutatori. Il presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il relativo diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 28 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile:
a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione l’assemblea si intende costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.
Art. 29 Dell’assemblea, ma senza diritto di voto, fanno parte anche gli aderenti, ovvero quanti esercitano attività giornalistica pur senza essere iscritti all’Albo dei Giornalisti.
Art. 30 L’assemblea viene convocata in prima e in seconda convocazione a distanza di almeno 24 ore, con l’indicazione del giorno mediante avviso scritto almeno 10 giorni prima della data fissata e, in subordine, mediante avviso pubblico 30 giorni prima dell’adunanza.
Art. 31 All’interno dell’Assemblea saranno nominate dal direttivo le commissioni: statuto, tesseramento, organizzativa, cultura.
Art. 32 Ogni commissione sarà composta da tre persone, una delle quali delegata dallo stesso direttivo. Le decisioni di ciascuna commissione saranno sottoposte alla valutazione insindacabile del direttivo.
Art. 33 Il direttivo viene eletto per il primo biennio ( con scadenza al 31 dicembre 2005) nell’ambito dei soci fondatori.
Art. 34 Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, due consiglieri (sette).
Art. 35 Dopo il primo biennio, il rinnovo delle cariche sarà demandato all’assemblea degli iscritti. Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto, saranno libere e senza distinzione di tessere fra professionisti, pubblicisti e praticanti.
Art. 36 Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida all’assemblea.
Art. 37 Il consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’Associazione di giornalisti Cosenza ed è chiamato a discutere e a deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale, amministrativa e su quant’altro stabilito dallo statuto. In particolare:
a) approva e presenta all’assemblea il conto consuntivo economico e finanziario;
b) delibera a chi assegnare i fondi da destinare in beneficenza;
c) delibera entro trenta giorni della data di versamento delle quote associative, e senza obbligo di motivazione, sull’ammissione dei soci ordinari o aderenti, e sui casi di decadenza da socio;
d) esegue le direttive programmatiche ideate dall’assemblea;
e) stabilisce anno per anno le quote sociali
f) è investito del più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria del Associazione di giornalisti Cosenza senza alcuna eccezione, e ha tutte le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 38 Il presidente dell’Associazione di giornalisti Cosenza ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e anche in giudizio. Egli potrà quindi rappresentare l’Associazione di giornalisti Cosenza in tutti gli atti, contratti, giudizio, nonchè in tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituzioni pubbliche e private.
Art. 38bis Il Vice Presidente rappresenta l'associazione su espressa delega del presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo sia oggettivamente impossibilitato a farlo.
Il Vice Presidente sostiene il presidente in tutte le iniziative da questi intraprese.
Il Vice Presidente può, mediante il rilascio di apposita procura da parte del Presidente, rappresentare l'Associazione in sede legale qualora il Presidente fosse impossibilitato a farlo.
Art. 39 Il Tesoriere ha compiti di coordinamento amministrativo, registra i movimenti di cassa, informa il presidente e il consiglio direttivo. Cura lo stato patrimoniale dell’Associazione di giornalisti Cosenza. Propone dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Su delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può aprire per conto dell'Associazione conti correnti bancari e postali la cui gestione potrà essere a firma doppia congiunta o disgiunta secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere prepara il bilancio ed è tenuto alla puntuale e aggiornata contabilità di cassa. Nessun impegno di spesa può essere preso dal Presidente, dal Segretario e/o da Consiglieri senza il suo consenso.
Art. 40 Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre soci, ha funzioni di controllo, ha facoltà di partecipare alle sedute del consiglio direttivo e può esprimersi sulle decisioni del consiglio in rapporto alle norme statutarie. Prima dell’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo esamina i giustificativi di spesa e, ove lo ritenga opportuno, il Collegio redige apposita relazione.
Art. 41 Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea ed è investito delle funzioni disciplinari nei confronti degli associati i quali contravvengano alle norme dello statuto e tengano comportamento lesivo del buon nome dell'associazione o contrario agli interessi e scopi della stessa.
Il Collegio dei Probiviri potrà approvare le seguenti sanzioni:
Richiamo iscritto, sospensione dell'attività associativa sino a sei mesi, radiazione dall'associazione.
Il Collegio potrà procedere sia d'ufficio sia ad istanza di una richiesta di almeno 3 (tre) associati. Il Collegio potrà non dare corso al procedimento disciplinare qualora ritenga manifestamente infondata la richiesta suddetta.
Il Collegio dovrà, prima di applicare qualsivoglia sanzione, consentire l'adeguato contraddittorio, sentendo anche oralmente l'associato, il quale potrà presentare memorie scritte.
Art. 42 Tutte le cariche sociali hanno durata di due anni e i componenti possono essere rieletti.
Art. 43 Oltre alla tenuta dei libri prescritti eventualmente dalla legge, l’Associazione di giornalisti Cosenza tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, nonchè del libro soci.
Il libro soci dell'Associazione di giornalisti Cosenza è rappresentato a tutti gli effetti di legge dall’elenco nominativo di tutti i soci iscritti.


TITOLO V
Esercizio sociale – avanzi di gestione
Art. 44 L’esercizio finanziario apre il primo del mese di gennaio e si chiude il trentuno del mese di dicembre.
Art. 45 Il Consiglio direttivo, dopo aver predisposto il rendiconto economico-finanziario, lo sottoporrà all’approvazione dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo può costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse eventuali avanzi di amministrazione o utili che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione.


TITOLO VI
Scioglimento

Art. 46 In caso di scioglimento dell’Associazione di giornalisti Cosenza il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto in beneficenza. In tale ipotesi l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO VII
Clausola compromissoria – norma di rinvio

Art. 47 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, oppure si presentassero casi di dissidio fra i soci, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il presidente del Tribunale di Cosenza competente per territorio.
Art. 48 Per disciplinare riguardo a ciò che non è previsto nel presente statuto si intendono richiamate e trascritte tutte le norme previste e contenute nel Codice Civile in quanto applicabili

Associazione Giornalisti Cosentini "Maria Rosaria Sessa"